Con il termine Smart Building si intende un complesso immobiliare i cui impianti risultano gestiti in maniera intelligente e automatizzata, grazie all’adozione di una infrastruttura di supervisione e controllo. Il tutto al fine di minimizzare il consumo energetico e garantire comfort, sicurezza e salute degli occupanti. Inoltre, la finalità è anche quella di assicurare all’edificio un’importante integrazione con il sistema elettrico di cui esso fa parte.
Negli ultimi decenni, l’evoluzione tecnologica che ha interessato gli Smart Building è stato decisamente rilevante, rendendo la realtà dell’edificio smart sempre più articolata e complessa. Nei primi anni, lo sviluppo del concetto di Smart Building è stato finalizzato soprattutto all’approntamento di migliori sistemi di gestione e controllo dell’energia nonché alla possibilità di adottare soluzioni di efficienza energetica.
In merito, infatti, non dobbiamo dimenticare che gli immobili risultano responsabili di circa il 40% dei consumi energetici complessivi. Di conseguenza, poiché sia in Europa che negli Stati Uniti esiste ormai da anni una fondamentale attenzione alla riduzione dell’impatto sull’ambiente e sul clima, favorire una gestione e un utilizzo intelligenti dell’energia negli edifici ha sicuramente rappresentato il principale propulsore nello sviluppo del mercato degli Smart Building, soprattutto nel settore terziario.
L’UNIONE EUROPEA
L’Unione Europea ha più volte annunciato l’intenzione di rivestire un ruolo da apripista, in termini di decarbonizzazione, grazie alla messa a punto di adeguati strumenti di indirizzo, come il Green Deal Europeo e la Renewable Energy Directive, al fine di raggiungere il cosiddetto Net Zero by 2050, azzerando cioè le emissioni di gas serra entro il 2050.
E’ per tale motivo che le tematiche connesse alla riduzione dei consumi, negli edifici sia residenziali che commerciali, vengono a rivestire un ruolo di primaria importanza all’interno del nuovo quadro degli obiettivi disegnati a livello europeo.
Nello sviluppo di questo ambizioso programma di decarbonizzazione, quindi, sono state definite policy comunitarie specifiche (come la recente Renovation Wave Strategy) che giungono a fissare una serie di obiettivi legati a un percorso molto chiaro che deve condurre alla decarbonizzazione di tutti i settori, compreso quello relativo agli edifici. In questo caso, dovranno ottenersi: il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, lo share di energie rinnovabili destinate all’uso negli edifici, la riduzione dei consumi finali, l’aumento degli interventi di ristrutturazione negli immobili residenziali e non.
A tal fine, sono state promulgate una serie di direttive e strategie che definiscono gli obiettivi e incentivano gli investimenti per l’efficientamento energetico e la digitalizzazione degli edifici.
Un ultimo provvedimento, su questa scia, è rappresentato dallo strumento finanziario del Next Generation EU.
L’Italia, parallelamente agli altri Paesi appartenenti all’UE, ha quindi definito un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ove definire la suddivisione degli stanziamenti europei tra le differenti iniziative, ivi comprese le misure relative all’efficienza energetica in ambito edilizio e alla digitalizzazione degli edifici.
Proprio in riferimento a questi ultimi due aspetti, è fondamentale sottolineare che gli obiettivi fissati a livello europeo di net-zero building potranno essere raggiunti solo attraverso la programmazione di ingenti investimenti che possano portare a ridurre i consumi, ad aumentare la penetrazione delle fonti FER ed all’installazione di un’infrastruttura digitale nell’edificio che, attraverso una precisa sensoristica applicata, permetta una corretta gestione dei carichi termici ed elettrici dell’edificio stesso.
L’Unione Europea ha più volte annunciato l’intenzione di rivestire un ruolo da apripista, in termini di decarbonizzazione, grazie alla messa a punto di adeguati strumenti di indirizzo, come il Green Deal Europeo e la Renewable Energy Directive, al fine di raggiungere il cosiddetto Net Zero by 2050, azzerando cioè le emissioni di gas serra entro il 2050.
E’ per tale motivo che le tematiche connesse alla riduzione dei consumi, negli edifici sia residenziali che commerciali, vengono a rivestire un ruolo di primaria importanza all’interno del nuovo quadro degli obiettivi disegnati a livello europeo.
Nello sviluppo di questo ambizioso programma di decarbonizzazione, quindi, sono state definite policy comunitarie specifiche (come la recente Renovation Wave Strategy) che giungono a fissare una serie di obiettivi legati a un percorso molto chiaro che deve condurre alla decarbonizzazione di tutti i settori, compreso quello relativo agli edifici. In questo caso, dovranno ottenersi: il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, lo share di energie rinnovabili destinate all’uso negli edifici, la riduzione dei consumi finali, l’aumento degli interventi di ristrutturazione negli immobili residenziali e non.
A tal fine, sono state promulgate una serie di direttive e strategie che definiscono gli obiettivi e incentivano gli investimenti per l’efficientamento energetico e la digitalizzazione degli edifici.
Un ultimo provvedimento, su questa scia, è rappresentato dallo strumento finanziario del Next Generation EU.
L’Italia, parallelamente agli altri Paesi appartenenti all’UE, ha quindi definito un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ove definire la suddivisione degli stanziamenti europei tra le differenti iniziative, ivi comprese le misure relative all’efficienza energetica in ambito edilizio e alla digitalizzazione degli edifici.
Proprio in riferimento a questi ultimi due aspetti, è fondamentale sottolineare che gli obiettivi fissati a livello europeo di net-zero building potranno essere raggiunti solo attraverso la programmazione di ingenti investimenti che possano portare a ridurre i consumi, ad aumentare la penetrazione delle fonti FER ed all’installazione di un’infrastruttura digitale nell’edificio che, attraverso una precisa sensoristica applicata, permetta una corretta gestione dei carichi termici ed elettrici dell’edificio stesso.
ESCO
La norma UNI CEI 11352 “Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti” è la disciplina italiana che stabilisce i requisiti minimi inerenti le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company (ESCo). La norma delinea quindi una serie di requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica nonché le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve necessariamente possedere per poter offrire le relative attività presso i propri clienti. La medesima normativa assegna anche una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo. Tra i requisiti, va ricordata la presenza nel proprio organico di un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339).
Settori di intervento
I settori di intervento delle ESCo si articola in varie fasi:
- produzione di energia da cogenerazione, anche in teleriscaldamento
- interventi di efficienza energetica nell’illuminazione
- miglioramento dell’efficienza dei consumi elettrici
- recupero energia termica da fumi esausti
- produzione di energia da fonti rinnovabili
- consulenza ESCO per il miglioramento dell’efficienza energetica degli usi finali
- riqualificazione energetica degli edifici
Fasi di intervento
L’intervento offerto si articola in varie fasi:
- Diagnosi energetica di impianti e/o edifici dei clienti, con individuazione di sprechi, inefficienze e/o usi impropri dell’energia, in connessione con un progetto di massima dei possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. In Italia, la diagnosi energetica dovrebbe seguire le indicazioni della norma UNI CEI/TR 11428:2011;
- Verifica della rispondenza alla normativa vigente degli impianti del cliente, definizione degli interventi per l’eventuale messa a norma e successiva garanzia di rispondenza ai requisiti;
- Elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta della soluzione più appropriata da offrire;
- Definizione del progetto esecutivo degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;
- Reperimento dei capitali per l’investimento;
- Realizzazione degli interventi, con acquisto delle apparecchiature richieste, installazione, messa in esercizio e collaudo;
- Finanziamento dell’intervento, con recupero dell’investimento effettuato in proprio a mezzo dei risparmi conseguiti nei costi di esercizio storicamente sostenuti dal cliente (cosiddetto “finanziamento tramite terzi”);
- Esercizio degli impianti garantendone la resa ottimale;
- Acquisto e fornitura dei combustibili e dell’energia elettrica necessari per il funzionamento degli impianti
- Gestione e manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria degli impianti, per il periodo concordato, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- Monitoraggio continuo degli impianti e verifica delle prestazioni e risultati conseguiti;
- Garanzia contrattuale sulle prestazioni fornite e i risultati conseguiti, con assunzione in proprio dei rischi connessi con la realizzazione e gestione degli impianti e l’eventuale mancato raggiungimento delle prestazioni garantite;
- Pagamento dei servizi prestati sulla base dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti
Queste attività possono essere svolte dalla ESCo interamente o in parte, sia direttamente che subappaltando alcune delle attività, sempre però assumendone la complessiva responsabilità.
Obiettivi
Grazie alla possibilità di accedere ai nostri servizi, sono raggiungibili i seguenti risultati:
- Miglioramento della qualità dei servizi energetici a rete;
- Miglioramento dell’affidabilità degli impianti;
- Maggiore rapidità nella realizzazione degli investimenti;
- Realizzazione di interventi ad alta efficienza energetica senza investimenti;
- Trasferimento della responsabilità sulla gestione degli impianti alla ESCo;
- Risparmi nei costi di energia;
- Mantenimento degli impianti a costante norma di legge, nel rispetto della normativa e del suo eventuale aggiornamento;
- Creazione di soluzioni indirizzate alla soluzione di bisogni specifici;
- Costi operativi e di manutenzione più bassi, con procedure ottimizzate in funzione delle prestazioni energetiche a lungo termine;
- Miglioramento delle condizioni ambientali all’interno della propria azienda/casa;
- Riduzione dei propri consumi, ma anche riduzione dei consumi primari d’energia.
Diagnosi energetiche
Differentemente da quanto molti erroneamente sostengono, una Diagnosi Energetica non è un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma uno studio molto più approfondito e non necessariamente realizzato in condizioni “standard” quali quelle adottate per redigere un’APE.
Le diagnosi energetiche sono state già introdotte dal D.Lgs. 192/2005 poi modificato e integrato dal D.Lgs. 311/2006 e dal D.P.R.59/2009, che, tra le varie prescrizioni, impone di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica per potenze nominali al focolare > 100 kW nei casi di nuova installazione di impianti termici, di ristrutturazione integrale di impianti termici e di sostituzione del generatore di calore.
Il D.Lgs. 115/2008 definisce la diagnosi energetica come: “procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”. A livello europeo e nazionale, la norma tecnica per la redazione di diagnosi energetiche è la UNI CEI EN 16247, che ne definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica.
Recentemente è stata pubblicata anche la ISO 50002/2014 che però non è stata recepita dall’Unione Europea e quindi non costituisce un riferimento.
Esiste infine la UNI CEI/TR 11428/2011: un documento tecnico realizzato per colmare un vuoto normativo in attesa della pubblicazione di altre norme europee e che, quindi, ha carattere prettamente informativo.
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC)
Il contratto di rendimento energetico o Energy Performance Contract (EPC) è definito dal D.Lgs. 115/2008 come “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente”.
Il D. Lgs. 102/2014 definisce invece il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.
RIASSUNTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI
Riportiamo di seguito un elenco di norme tecniche e decreti sul tema trattato:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- UNI CEI 11352:2014 – Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCO) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio.
- UNI CEI EN 15900:2010 – Servizi di efficienza energetica – Definizioni e requisiti.
- UNI CEI 11339:2009 – Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia – Requisiti generali per la qualificazione.
- UNI CEI EN 16247 – Diagnosi energetiche – Energy Audits.
- ISO 50002:2014 – Energy audits — Requirements with guidance for use.
- UNI CEI/TR 11428:2011 – Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica.